Imatges de pàgina
PDF
EPUB

CAPO I.

DEL DEPOSITO PROPRIAMENTE DETTO.

SEZIONE I.

Della essenza del deposito.

1837. Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito, il quale non può avere per oggetto che cose mobili.

cosa.

Esso non è perfetto che colla tradizione della

La tradizione si compie col solo consenso, se la cosa che si conviene di lasciare in deposito, sia già presso il depositario per qualche altro titolo. 1838. Il deposito è volontario o necessario.

SEZIONE II.

Del deposito volontario.

1839. Il deposito volontario ha luogo per consenso spontaneo di chi dà e di chi riceve la cosa in deposito.

1840. Il deposito volontario non si può regolarmente fare se non dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito. 1841. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, una persona capace di contrattare che accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario: essa può esser convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito.

1842. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quella che ha fatto il deposito, non ha che l'azione rivendicatoria della cosa depositata, finchè questa si trova presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si fosse rivolto in vantaggio di quest'ultimo.

SEZIONE III.

Degli obblighi del depositario.

1843. Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel custodire le cose proprie.

1844. La disposizione del precedente articolo si deve applicare con maggior rigore,

1.° Quando il depositario si è offerto a ricevere il deposito;

2.° Quando ha stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito;

3.° Quando il deposito si è fatto unicamente per l'interesse del depositario;

4.° Quando si è convenuto espressamente che il depositario sarà obbligato per qualunque colpa.

1845. Il depositario non è risponsabile in verun caso per gli accidenti prodotti da forza maggiore, eccetto che sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

1846. Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente.

1847. Non può in alcun modo tentare di scoprire le cose depositate presso di sè, quando gli sono state affidate in una cassa chiusa o in un involto suggellato.

1848. Il depositario deve restituire l'identica cosa che ha ricevuto.

Un deposito di danaro, quando in conformità dell'articolo 1846 il depositario ne avesse fatto uso, deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, nel caso tanto d'aumento quanto di diminuzione del loro valore.

1849. Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si trova al tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente.

1850. Il depositario, a cui la cosa depositata fu tolta per forza maggiore, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma di denaro o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto.

1851. L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione verso il compratore nel caso che il prezzo non gli sia stato pagato.

1852. Il depositario è tenuto a restituire i frutti che la cosa depositata avesse prodotto, e che fossero stati da lui riscossi.

Egli non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione.

1853. Il depositario non deve restituire la cosa depositata se non a colui che gliel' ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o alla persona indicata per riceverlo, salvo il disposto dall'articolo 1841.

1854. Esso non può pretendere che il deponente provi d'essere proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questo il deposito fatto presso di sè, intimandogli che lo reclami in un determinato e congruo termine, salve le disposizioni del codice penale. Se quegli a cui fu fatta la denunzia, è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a colui dal quale l'ha ricevuto. 1855. In caso di morte del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che all'erede.

Se vi sono più eredi, la cosa depositata deve restituirsi ad ognuno di essi per la sua porzione.

Se la cosa non è divisibile, essi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

1856. Se per avvenuto cambiamento di stato il deponente ha perduto l'amministrazione de' suoi beni dopo il deposito, questo non può restituirsi se non

a colui che ha l'amministrazione dei beni del deponente.

1857. Se il deposito è stato fatto dal tutore o da un altro amministratore in tale qualità, e la sua amministrazione è finita al tempo della restituzione, questa non si può fare che alla persona già rappresentata od al nuovo rappresentante.

1858. Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Le spese di trasporto che occorressero, sono a carico del deponente.

1859. La restituzione deve farsi, se il contratto non indica il luogo, in quello ove si trova la cosa depositata.

1860. Il deposito si deve restituire al deponente appena lo domanda, quantunque siasi fissato nel contratto un termine per la restituzione, purchè non siavi presso il depositario un atto di sequestro o di opposizione nei modi stabiliti dalla legge.

Parimente il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito; ma se per motivi speciali il deponente vi si oppone, spetta all'autorità giudiziaria il pronunziare.

1861. Ogni obbligazione del depositario si estingue, quando venga a scoprire e provi che a lui stesso appartiene la cosa depositata.

« AnteriorContinua »