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CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODANTE.

1815. Il comodante non può ripigliare la cosa data a prestito, fuorchè decorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu prestata.

1816. Nondimeno, se durante il detto termine o prima che sia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un urgente impreveduto bisogno di valersi della cosa, può l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

1817. Se durante il prestito il comodatario è stato obbligato, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non poterne avvisare il comodante, questi è tenuto a rimborsarne il comodatario.

1818. Se la cosa comodata ha difetti tali da recar danno a colui che se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento del danno, qualora conoscendo i difetti della cosa non ne abbia avvertito il comodatario.

TITOLO XVII.

DEL MUTUO

CAPO I.

DELLA NATURA DEL MUTUO.

1819. Il mutuo o prestito di consumazione è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose, coll'obbligo nell'ultima di restituire altrettanto della medesima specie e qualità di cose.

1820. In forza del mutuo il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque modo a perire, perisce per conto del medesimo.

1821. L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

1822. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siansi somministrate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

Se viene alterato il valore intrinseco delle monete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe fuori di corso, si rende l'equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui furono mutuate.

1823. Se furono prestate verghe metalliche o derrate, il debitore non deve restituire che la stessa quantità e qualità, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del loro prezzo.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUANTE.

1821. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa risponsabilità stabilita dall'articolo 1818 pel comodato 1825. Il mutuante non può prima del termine convenuto domandare le cose prestate.

1826. Non essendo fissato il termine della restituzione, l'autorità giudiziaria può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

1827. Ove siasi convenuto soltanto che il mutuatario paghi quando potrà o quando ne avrà i mezzi, l'autorità giudiziaria gli prescriverà un termine al pagamento, secondo le circostanze.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUATARIO.

1828. Il mutuatario è obbligato a restituire le cose ricevute a mutuo nella stessa quantità e qualità

e al tempo convenuto, e in mancanza è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui doveva secondo la convenzione fare la restituzione delle cose.

Se non è stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pagamento si deve fare dal mutuatario secondo il valore corrente nel tempo in cui egli fu costituito in mora, e nel luogo in cui fu fatto il prestito.

CAPO IV.

DEL MUTUO AD INTERESSE.

1829. È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, di derrate o di altre cose mobili. 1830. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli nè imputarli al capitale.

1831. L'interesse è legale o convenzionale.

L'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse.

1832. Il debitore può sempre, dopo cinque anni

dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, non ostante qualsiasi patto contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta.

1833. Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscono la restituzione per via di annualità che comprendono gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Esse non sono del pari applicabili a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalle leggi.

1834. La quitanza pel capitale rilasciata senza riserva degli interessi fa presumere il loro pagamento e ne produce la liberazione, salva la prova contraria.

TITOLO XVIII.

DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO.

1835. Il deposito in genere è un atto, per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

1836. Vi sono due specie di deposito:

Il deposito propriamente detto ed il sequestro.

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