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§ V.

Degli atti di ricognizione.

1340. L'atto di ricognizione o rinnovazione fa fede contro il debitore, i suoi eredi ed aventi causa, se questi coll'esibizione del documento primitivo non dimostrano che vi è stato errore o eccesso nella ricognizione.

Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data.

SEZIONE II.

Della prova testimoniale.

1311. Non è ammessa la prova per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un oggetto, il cui valore eccede le lire cinquecento, ancorchè si tratti di depositi volontari. Non è ammessa neppure tale prova contro od in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai medesimi, ancorchè si trattasse di somma valore minore di lire cinquecento.

Resta però in vigore quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio.

1342. La regola precedente si applica al caso in cui l'azione, oltre la domanda del capitale, contiene

quella degli interessi, se questi riuniti al capitale eccedono la somma di lire cinquecento.

1343. Quegli che ha fatta una domanda per una somma eccedente le lire cinquecento, non può essere ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda.

1344. Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di somma anche minore di lire cinquecento, quando sia dichiarato che tale somma è residuo o parte di un credito maggiore, il quale non è provato per iscritto.

1345. Se nel medesimo giudizio una parte fa più domande, delle quali non ha documento in iscritto, e che congiunte insieme eccedono la somma di lire cinquecento, la prova per testimoni non può essere ammessa, ancorchè la parte allegasse che tali crediti provengono da diverse cause, e che furono formati in diversi tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone per titolo di successione, donazione od altrimenti.

1346. Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non sono interamente giustificate per iscritto, devono essere proposte nello stesso giudizio.

Le domande proposte in giudizi successivi non possono provarsi per testimoni.

1347. Le regole sopra stabilite soggiacciono ad eccezione, quando vi è un principio di prova per iscritto.

Questo principio di prova risulta da qualunque scritto che provenga da colui contro il quale si

propone la domanda, o da quello che egli rappresenta, e che renda verosimile il fatto allegato.

1348. Le dette regole soggiacciono anche ad eccezione, ogniqualvolta non è stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione contratta verso di lui, ovvero il creditore ha perduto il documento che gli serviva di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore. Il primo caso si verifica

1. Nelle obbligazioni che nascono dai quasicontratti, dai delitti o quasi-delitti ;

2. Nei depositi necessari fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed in quelli fatti dai viaggiatori negli alberghi dove alloggiano, od ai vetturini che li conducono, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3. Nelle obbligazioni contratte in caso d'accidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto.

SEZIONE III.

Delle presunzioni.

1349. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.

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§ I.

Delle presunzioni stabilite dalla legge.

1350. La presunzione legale è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti o a certi fatti. Tali sono

1.o Gli atti che la legge dichiara nulli per la loro qualità, come fatti in frode delle sue disposizioni;

2.o I casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze ;

3.o L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata.

1351. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo, se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità.

1352. La presunzione legale dispensa da qualunque prova quello a cui favore essa ha luogo.

1353. Non è ammessa veruna prova contro la presunzione legale, quando sul fondamento di essa si annullano certi atti o si nega l'azione in giudizio, salvo che la legge abbia riservata la prova in contrario.

§ II.

Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge.

1354. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente ne' casi in cui la legge ammette la prova testimoniale.

SEZIONE IV.

Della confessione delle parti.

1355. La confessione è giudiziale o stragiudiziale. 1356. La confessione giudiziale è la dichiarazione che la parte o il suo procuratore speciale fa dinanzi un giudice, ancorchè incompetente.

Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta.

1357. La confessione stragiudiziale è quella che si fa fuori di giudizio.

1358. Se la confessione stragiudiziale è fatta alla parte o a chi la rappresenta, forma una piena prova.

Se è fatta ad un terzo, non può somministrare che un semplice indizio.

1359. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, qualora si tratti di domanda per cui la legge non ammette la prova testimoniale.

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