Vocabolario nautico italiano, Volums 4-5

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Tip. San Giuseppe degli artigianelli 1900-07., 1905
 

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Pàgina 329 - In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra, o per approvvigionarsi d'armi o munizioni. Non potrà, sotto pretesto di riparazione, eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca.
Pàgina 329 - Art. 249. Alle navi da guerra o corsare belligeranti non saranno forniti se non i viveri e derrate ed i mezzi di riparazione puramente necessari alla sussistenza del loro equipaggio, ed alla sicurezza della loro navigazione. Le navi da guerra o corsare belligeranti, le quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvvigionamento se non ventiquattr'ore dopo il loro arrivo.
Pàgina 261 - 1 sol non si ricorca sette volte nel letto che '1 Montone con tutti e quattro i pie cuopre...
Pàgina 329 - ... alla sicurezza della navigazione. In nessun caso sarà loro permessa nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato la vendita, il cambio, il baratto o il dono degli oggetti predati.
Pàgina 329 - ... navi corsare o da guerra con prede , se non nel caso di rilascio forzato. Esse dovranno uscirne appena cessato il pericolo. Nessuna nave da guerra o corsara belligerante potrà soggiornare più di ventiquattr...
Pàgina 263 - De' rauchi venti il turbine vicino, Tace l'onda atterrita, ed in nessuna Parte si volve, finché d'alto scenda La procella di Giove; in due pensieri Così del veglio il cor pendea diviso, Se fra i rapidi carri de' fuggenti Danai si getti, o se alla volta ei corra Del duce Atride Agamennón.
Pàgina 329 - Allorchè navi da guerra, corsare o mercantili, delle due parti belligeranti , si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia dello Stato, vi dovrà essere un intervallo almeno di ventiquattr'ore tra la partenza di qualunque nave d'una parte belligerante, e quella successiva di qualunque nave dell'altra parte. Questo intervallo potrà venire accresciuto, secondo le circostanze, dall'autorità marittima del luogo.
Pàgina 329 - Art. 251. La preda e qualunque atto di ostilità fra navi di Nazioni belligeranti nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole dello Stato, costituirà violazione di territorio.
Pàgina 329 - Del trattamento delle navi e delle mercanzie neutrali. 214. Qualora fosse predata una nave nemica, se vi saranno nel carico mercanzie di proprietà neutrale, queste dovranno trasportarsi nel luogo in cui sia condotta la preda, ed ivi rimarranno a disposizione del loro proprietario; a meno che non si trattasse di generi di contrabbando, o che la nave fosse stata sorpresa nell'atto di rompere un blocco [208, 212].
Pàgina 123 - ... marittima locale, od altrimenti al sindaco. Gli inventori che abbiano messo in salvo e denunciato entro il termine sopra stabilito alcuno degli oggetti suddetti, avranno diritto, oltre al rimborso delle spese di ricupero, ad un premio...

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