Norme di diritto internazionale marittimo in tempo di guerra, Parts 1-2

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Rivista marittima, 1908 - 124 pàgines
 

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Pàgina 28 - Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
Pàgina 28 - Sono inoltre considerali come contrabbando lo zolfo e il nitro. IX. Se per rilascio forzato in causa di cattivo tempo o di mancanza di viveri, ecc. , un bastimento neutro volesse entrare in un porto bloccato, voi lo permetterete dietro giustificazione della sussistente forza maggiore che a ciò lo obbligasse. Ma se il naviglio...
Pàgina 28 - I rischi di guerra non sono a carico dell'assicuratore, se non vi è convenzione espressa. Se i rischi di guerra sono assunti senza precisa determinazione, l'assicuratore risponde delle perdite e dei danni che accadono alle cose assicurate per ostilità, rappresaglie, arresti, prede o molestie qualunque di un Governo amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto o non riconosciuto, ed in generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra.
Pàgina 245 - II. Saranno catturate in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti le navi mercantili di qualsiasi bandiera che: a) siano colpevoli di violazione di blocco; b) trasportino contrabbando di guerra; e) prestino assistenza al nemico; d) oppongano resistenza con la forza o tentino sottrarsi alla visita; e) manchino di carte di bordo, ovvero abbiano a bordo carte u recapiti falsi, alterati o insufficienti, in grado tale da far sospettare eh...
Pàgina 28 - Le dette navi possono tuttavia essere anche distrutte, con l'obbligo di pagare una indennità, di provvedere alla sicurezza delle persone ed alla conservazione delle carte di bordo. Art. 14. Le norme stabilite dai precedenti articoli non si applicano alle navi mercantili costruite in guisa da ritenerle destinate ad essere trasformate in navi da guerra. Art. 15. Le merci nemiche che si trovassero a bordo delle navi nemiche nelle circostanze degli articoli precedenti saranno egualmente...
Pàgina 28 - ... invenientur in terra contra nos gwerrina ; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terra nostra.
Pàgina 177 - Le navi come sopra sequestrate e le mercanzie caricate sulle medesime di proprietà del nemico, potranno, secondo le circostanze, essere trattenute sino alla fine delle ostilità, ovvero dichiarate di buona preda. In questo caso il prodotto sarà destinato ad indennizzare...
Pàgina 175 - Le navi mercantili di nazione nemica, che si trovassero nei porti o litorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra, saranno libere di uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo, per ispeciali circostanze, non creda prescrivere un limite per la partenza. A questo fine le navi suddette saranno alla loro partenza munite di salvacondotto per recarsi in patria.
Pàgina 216 - Stato si tenga neutrale, non saranno ricevute nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato navi corsare o da guerra con prede , se non nel caso di rilascio forzato. Esse dovranno uscirne appena cessato il pericolo. Nessuna nave da guerra o corsara belligerante potrà soggiornare più di ventiquattr...

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