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ARCHIVIO GIURIDICO

DIRETTO

DA

FILIPPO SERAFINI

PROFESSORE DI PANDETTE NELL' UNIVERSITA DI BOLOGNA

Volume IV

BOLOGNA

TIPI FAVA E GARAGNA NI

1869

Proprietà Letteraria

ARCHIVIO GIURIDICO

DELLA SURROGA IPOTECARIA

PER EVIZIONE

SAGGIO DI COMMENTO ALL'ART 2011 DEL CODICE CIVILE

CAPITOLO PRIMO

Cenni storici.

1. Metodo storico da seguire.

Articolo 2011.

2. Del Codice civile italiano e dei lavori che lo prepararono
3. Origine della surroga ipotecaria Leggi Toscane e Piemontesi.
4. Il progetto Vatismenil.

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surroga.

5. Il Diritto Romano Antiche garanzie dei creditori fiducia
6. L'ipoteca concorso dei creditori diritto di offrire

7. Surroga legale per pagamento reale.

8. Estensione alla compensazione.

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9. Di un altro principio giuridico come ragione della nostra surroga.
10. Opinioni favorevoli su questo rimedio legale.

11. Opinioni contraric dottrina del Grenier

12. Dottrina del Chiesi

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confutazione.

13. Giustizia del principio della surroga.

14. Sua utilità.

confutazione.

1. Nel dettare la storia di una istituzione si possono tenere due metodi diversi; l'uno, che prende le mosse da quel primo punto, nel quale essa ebbe vita, e la segue nei suoi progressi fino all' ultimo momento della sua perfezione; l'altro invece, che muovendo di qui, rifà quasi a ritroso la via percorsa da essa, per giungere finalmente a stabilirne le origini. - Havvi anzi una scuola, la quale vorrebbe che nell' insegnamento storico, questo secondo metodo avesse sempre da preferirsi, come quello che è più facile, e che alletta meglio le menti giovani e nuove; e di ciò non vogliamo

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adesso discutere. Solo è da avvertire che ad esso bisogna necessariamente tenersi, quando le origini di un fatto, o di una regola positiva di gius non sono bene definite, talchè la storia divenga meno un racconto, che una investigazione.

Ciò accade appunto nella materia della surroga che imprendiamo a studiare, nella quale, oltre all' art. 2011, che attualmente la governa, poche altre leggi si ritrovano, che ne abbiano riconosciuto formalmente la necessità. Il perchè noi seguiremo questo secondo metodo, come quello che ci condurrà meglio a rintracciare i principii e le ragioni giuridiche che l'hanno informato.

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2. Dei tre progetti che precedettero il Codice, ciascuno fu concorde ad ammettere la surroga ipotecaria, la quale si trova così sanzionata nel progetto Miglietti all'art. 2064, in quello Cassinis nell'art. 2225, e finalmente nel progetto Pisanelli all'art. 1975. - Non si può dire che essa incontrasse opposizioni ed ostacoli presso la Commissione del Senato, che l'accolse nell'art. 2036 del suo progetto, come egli è certo che non si elevarono questioni intorno alla sua opportunità nemmeno dalla Commissione coordinatrice. Quindi si può concludere, che, concepita dal pensiero unanime dei tre ministri, si trasformò in formula legislativa senza veruna resistenza. La prima volta che si comincia a discorrere di essa, si è nella relazione ministeriale, che può vedersi riferita opportunamente nel libro del signor Foschini (1). Per questi principii il sistema della surroga ipotecaria fu tradotto in regola positiva di legge nell'art. 2011 del Codice italiano. Il quale così dispone:

«Il creditore avente ipoteca sopra uno, o più immobili, qua>> lora si trovi perdente, per essersi sul prezzo dei medesimi sod» disfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad al» tri beni, s'intende surrogato nell' ipoteca che apparteneva al cre>> ditore soddisfatto, e può fare eseguire la relativa annotazione, » come è stabilito nell'art. 1994, all'effetto di esercitare l'azione » ipotecaria sopra li stessi beni, e di essere preferito ai creditori » posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai cre>>ditori perdenti in seguito alla detta surrogazione »>.

« Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per » causa del privilegio stabilito dall' art. 1962 (2) »,

(1) Motivi del Cod. civile art. 2011.
(2) Il privilegio dello Stato pei tributi.

3. In quei pochi studii, che si sono già fatti sul nostro Codice si trova assegnata dagli scrittori l'origine di questa surroga nelle leggi piemontesi; cioè nell' art. 2350 del Codice Albertino e più innanzi ancora nello statuto ipotecario di quella provincia del 16 luglio 1822 (art. 144) (1). Da ciò taluno potrebbe per avventura concludere che un tal rimedio non si conosca che da questo tempo, il che non è vero. Prima ancora dello statuto Subalpino due leggi particolari della Toscana l'avevano introdotto fra noi; la prima del 27 luglio 1818 (2) l'altra del 25 decembre 1819 (3) e che furono poi riconfermate nella legge generale ipotecaria del 2 maggio 1836 (4). Chè anzi mentre le leggi Piemontesi, e la prima e la terza delle Toscane citate non ammettevano questa surroga che di fronte all'azione di un' ipoteca generale soltanto (5), la 2a legge Toscana in

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(1) Cattaneo, comm. questo art. In tale errore cadde anche l' Huc nel suo noto lavoro sul nostro Codice civile, pag. 353 § 2 2a ediz. e, con maggior torto, il Foschini già citato.

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(2) Art. 1. 1 terzi possessori spogliati, o i creditori con ipoteca spe› ciale, rimasti privi di questa cautela per l'esercizio delle azioni competenti ai > creditori con ipoteca generale subentreranno di pieno diritto nelle ragioni, >e ipoteche del creditore o creditori evincenti, e goderanno degli effetti delle › loro iscrizioni per ottenere quella rivalsa che sia possibile contro la universa› lità dei beni del debitore: con dichiarazione però che per fissare l'anteriorità > del grado dell' ipoteca che si acquisterà per via di detto subingresso legale, › si avrà riguardo quanto ai terzi possessori all' epoca della voltura dei beni ai ‣ libri estimali, ed in quanto ai creditori stati privati dell'ipoteca speciale › si avrà riguardo all'epoca, che assegnava loro la valida iscrizione di detta › ipoteca ›.

(3) Art. 8. « Il creditore con ipoteca speciale evito dai creditori con ipo» teca estesa ad altri beni del debitore, gode del diritto della surroga per esser › preferito sopra questi beni ai creditori posteriori alla data dell'iscrizione del> l'ipoteca evitta.... ».

(4) Art. 187. « Il creditore con ipoteca speciale vinto dai creditori anteriori › con ipoteca estesa alla universalità dei beni del debitore, subentra per ministero » di legge nei diritti ed ipoteche spettanti al creditore, o creditori evincenti › sopra gli altri immobili del debitore all'effetto unico di esser preferito sul > prezzo di questo immobile ai creditori posteriori in data alla di lui iscrizione. » Lo stesso diritto competerà sugli altri fondi del debitore a quei creditori spe>ciali, che rimangono pregiudicati dal subingresso del creditore speciale ».

(5) Nell'evizione derivante dall' ipoteca speciale si suppliva in Piemonte colla surroga per pagamento (Bettini VIII. 2. 339).

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