La esecutorietà, in Italia, delle sentenze estere che pronunziarono il divorzio fra stranieri già cittadini italiani: cenni sommarissimi di diritto internazionale privatoTip. Cooperativa Sociale, 1905 - 22 pàgines |
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10 luglio 17 settembre 1898 Foro ital 19 dicembre 1900 Foro ital 21 aprile 21 novembre 26 giugno 28 aprile appello di Milano appello di Modena appello di Venezia aprile 1887 Legge cassazione di Torino CENNI SOMMARISSIMI cittadinanza straniera cittadini italiani cittadino di rinunciare Codice civile Codice di procedura competente consacra la massima contrarie all'ordine pubblico Corte di appello Corte di cassazione dinanzi al Tribunale DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO diritto pubblico interno Disposizioni preliminari divorzio estere divorzio fra stranieri domiciliatario Avv Dovrebbe il Giudice forza esecutiva frode alla legge giudizio di delibazione giugno e 10 giurisprudenza Halle a Saale interno del Regno l'autorità giudiziaria legge germanica Monitore Trib Muratti novembre 1884 Legge ottobre procedura civile Procuratore e domiciliatario pronunziato il divorzio provinciale di Halle pubblica moralità Pubblico Ministero ritualmente adita Sentenza de qua Sentenza della Corte Sentenza in deliba Sentenze di divorzio Sentenze estere settembre 1894 Legge Tribunale di Halle trimonio Zambellini Zambellini-Muratti
Passatges populars
Pàgina 8 - Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di Un paese straniero , e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, né alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume DEL REGNO D'ITALIA LIBRO PRIMO.
Pàgina 6 - ... autorità giudiziaria competente ; 2. se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti; 3. se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci; 4. se la sentenza contenga disposizioni contrarie ali' ordine .pubblico o al diritto pubblico interno del regno.
Pàgina 6 - La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere è data dalla corte d'appello, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione in cui la corte esamina : 1. Se la sentenza sia stata pronunziata da un' autorità giudiziaria competente ; 2.
Pàgina 8 - Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono.
Pàgina 6 - Le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nel regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.
Pàgina 20 - CONSTATARE LA QUALITÀ DICHIARATA O IL FATTO ACCERTATO DAL GIUDICE STRANIERO, non abbisognano di exequatur, né di giudizio di delibazione. Son queste le parole con le quali il MATTIROLO formula la proposizione generale. Ed egli stesso ne fa poscia l...
Pàgina 6 - ... ordine .pubblico o al diritto pubblico interno del regno. 942. Il giudizio di delibazione è promosso con citazione in via sommaria degli interessati, e deve sentirsi il ministero pubblico. La parte che lo promuove deve presentare la sentenza in forma autentica. Se l'esecuzione di una sentenza sia richiesta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito un procuratore, che promuova il giudizio di delibazione, la corte d'appello...
Pàgina 8 - ... o legalmente contumaci ; 4° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico od al diritto pubblico interno del Regno...
Pàgina 21 - Conseguentemente, qnando il divorzio sia stato legalmente pronunziato, cioè, in conformità della legge nazionale dei coniugi, ci sembra un vero controsenso giuridico il sostenere che, a tale Sentenza, non possa essere data esecuzione nel Regno nei rapporti personali dei coniugi, senza offesa dell'ordine pubblico interno.
Pàgina 20 - Altr« ritennero, persino, che le Sentenze straniere, relative allo stato delle persone, per essere eseguite nel Regno, non hanno bisogno del giudizio di delibazione.