Comento dell'ultimo capoverso dell'art. 687 del Codice di procedura civile: Delle liberazioni e cessioni di pigioni, e fitti non ancora scaduti, termine di tre anni, e delle cessioni dei frutti naturali, rispetto ai terzi. Delle liberazioni e cessioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un termine maggiore di tre anni rispetto ai terzi ...

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F. Corrado, 1886 - 39 pàgines
 

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Pàgina 34 - L'usufruttuario può cedere per qualsivoglia titolo oneroso o gratuito l'esercizio del suo diritto. 493. Le locazioni fatte dall'usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni non sono durevoli nel caso di cessazione dell'usufrutto, se non per il quinquennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto...
Pàgina 13 - ... gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni...
Pàgina 2 - ... il fitto sia inferiore di un terzo a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti. C. Il compratore volontario deve rispettare le cessioni e le liberazioni dei fitti, e delle pigioni di data certa anteriore all...
Pàgina 2 - Le locazioni fatte dal proprietario precedente sono efficaci anche contro i nuovi proprietari, purchè abbiano data certa, anteriore alla notificazione del precetto, senza pregiudizio di ogni diritto che il locatore si fosse riservato per il caso di alienazione. La locazione non è mantenuta se sia stata fatta in frode.
Pàgina 27 - Le sentenze e gli atti enunciati nell'articolo 1932, sino a che non sieno trascritti, non hanno alcuno effetto riguardo ai terzi, che a qualunque titolo abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile (art. 1942).
Pàgina 2 - Non saranno mantenuti gli affitti dei beni immobili devoluti al demanio giusta l'articolo n, se sieno stati fatti in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un quarto a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti. Non potrà essere opposto il pagamento di fitti anticipati, salvo che sia stato fatto in conformità della consuetudine locale.
Pàgina 24 - Sono parimente immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti o separati dal suolo: essi diventano mobili a misura che sono raccolti o separati dal suolo , quantunque non siano trasportati altrove, salvo che la legge disponga altrimenti.
Pàgina 7 - La garantìa per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza passata in giudicato, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova che vi erano sufficienti motivi per far respingere la domanda.
Pàgina 2 - Il pagamento dei fitti e dei canoni anticipati non si può opporre al compratore , salvo che sia fatto in conformità della consuetudine locale.
Pàgina 29 - Delle regole comuni alle locazioni delle case e de'beni rustici. 1571. Le locazioni d'immobili non possono stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni. Quelle che venissero fatte per un maggior tempo s'intendono ristrette ai trent'anni, computabili dal giorno in cui ebbero principio. Qualunque patto contrario è di nessun effetto. Trattandosi di locazione di una casa per abitazione, può pattuirsi che la medesima duri tutta la vita dell'inquilino e anche sino a due anni dopo.

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