Delle condizioni imposte allo straniero in Italia per la celebrazione del matrimonio e all'Italiano in paese estero

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E. Trifari, 1908 - 171 pàgines
 

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Pàgina 114 - Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. È però in facoltà de' disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti.
Pàgina 11 - Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono.
Pàgina 161 - La presente Convenzione si applica soltanto ai matrimo-ni celebrati nel territorio degli Stati contraenti, fra persone delle quali una almeno appartenga a uno di questi Stati. Nessuno Stato è obbligato dalla presente Convenzione ad applicare una legge che non sia quella di uno degli Stati contraenti. Art. 9. La presente Convenzione. che si applica soltanto ai territori europei degli Stati contraenti, sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate ali' Aja , tostochè la maggioranza delle Alte...
Pàgina 15 - Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre. Se uno dei genitori è morto o nell' impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell
Pàgina 163 - Il termine comincerà a decorrere dalla data suddetta, anche per gli Stati che avranno fatto il deposito posteriormente alla data stessa, o che avranno aderito più tardi. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia. La denuncia dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui ai precedenti alinea, al Governo dei Paesi Bassi , che ne darà notizia a tutti gli altri Stati contraenti. La denunzia non produrrà effetto che riguardo...
Pàgina 88 - Convenzione sieuo state osservate, e, nel caso che la sentenza sia stata pronunciata in contumacia, purché il convenuto sia stato citato in conformità delle disposizioni speciali richieste dalla sua legge nazionale per il riconoscimento delle sentenze straniere. Saranno del pari riconosciuti dovunque il divorzio e la separazione personale pronunciati da una giurisdizione amministrativa, se la legge di ciascuno dei coniugi riconosce questo divorzio e questa separazione.
Pàgina 161 - Sarà riconosciuto dovunque come valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato secondo la legge del paese dove è stato contratto. I paesi la cui legislazione esige una celebrazione religiosa potranno tuttavia non riconoscere come validi i matrimoni contratti dai loro nazionali all'estero senza l'osservanza di questa prescrizione. Le disposizioni della legge nazionale , in materia di...
Pàgina 160 - ... violazione di un impedimento di questa specie non potrebbe avere per conseguenza la nullità del matrimonio nei paesi diversi da quello dove fu celebrato. Art. 3. — La legge del luogo della celebrazione può permettere il matrimonio degli stranieri, nonostante i divieti della legge indicata all'articolo 1.° quando questi divieti sono esclusivamente fondati sopra motivi di ordine religioso.
Pàgina 162 - Sarà redatto di questo deposito un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti. Art. 10.
Pàgina 159 - Sua Maestà il Re di Rumania , Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia, in nome della Svezia, e il Consiglio Federale Svizzero: Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare i conflitti di leggi relativamente alle condizioni per la validità del matrimonio.

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