Del diritto delle obbligazioni secondo il Codice civile italiano

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Libreria Brero succ. P. Marietti, 1874 - 421 pàgines
 

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Pàgina 201 - I giudici, gli uffiziali del pubblico ministero, i cancellieri, gli uscieri, gli avvocati, i procuratori o patrocinatori ed i notai non possono essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza della corte, del tribunale, o della pretura di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.
Pàgina 131 - I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti.
Pàgina 257 - I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano.
Pàgina 330 - A vantaggio di colui che, avendo acquistato un immobile, fino alla con.correnza del prezzo del suo acquisto paga uno o più creditori, a favore dei quali il fondo è ipotecato; 3° A vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo ; 4° A vantaggio dell' erede con benefizio d' inventario che ha pagato coi propri danari i debiti ereditari.
Pàgina 418 - La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà (art.
Pàgina 131 - In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, i danni derivanti dal ritardo nell'eseguirle consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, salve le regole particolari al commercio , alla fideiussione ed alla società. Questi danni sono dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita.
Pàgina 25 - Condiciones, quae ad praeteritum vel ad praesens tempus referuntur, aut statim infirmant obligationem aut omnino non differunt : veluti ' si Titius consul fuit ' vel ' si Maevius vivit, dare spondes?' nam si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio: sin autem ita se habent, statim valet, quae enim per rerum naturam certa sunt, non morantur obligationem, licet apud nos incerta sint.
Pàgina 166 - È a titolo oneroso quel contratto nel quale ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio: a titolo gratuito o di beneficenza quello in cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all'altro senza equivalente.
Pàgina 166 - È contratto di sorte o aleatorio, quando per ambidue i contraenti o per l'uno di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto. Tali sono il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa e il contratto vitalizio.
Pàgina 321 - Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato rimettendola nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purché i deterioramenti sopraggiunti non provengano da fatto o colpa di lui o delle persone di cui deve rispondere, ed egli non fosse in mora prima dei seguiti deterioramenti.

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