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IL FILANGIERI

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F. PERSICO, E. PESSINA, G. POLIGNANI

Professori dell'Università di Napoli

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NAPOLI - Tipi de Angelis e Figlio tipografi di S. M.

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§ 1. Uno de' precetti che il codice civile italiano, a simiglianza del francese, prescrive là dove ci si dànno le regole per la interpretazione dei contratti, è che il dubbio si debba risolvere contro lo stipulatore. Qual è il significato di questa regola? Per bene intenderla bisogna vederne l'origine, la quale, assolutamente, non altrove va ricercata se non nelle fonti del dritto romano.

Celso scriveva cum quæritur in stipulatione quid acti sil, ambiguitas contra stipulatorem est (1).

Ed Ulpiano in stipulationibus cum quaeritur quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda (2).

La venditio e la locatio soggiacquero ben presto a questa regola, seppure esse non furono i primi contratti che la fecero introdurre.

Di fatti Papiniano insegnava: veteribus placet pactionem obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere, in quorum fuit potestatem legem apertius conscribere (3).

Lo stesso ripete Paolo in contrahenda venditione ambiguum pactum contra venditorem interpretandum est (4).

Ed altrove lo stesso giureconsulto: Labeo scripsit obscuritatem pacti nocere potius debere venditori, qui id dixerit, quam emptori, quia potuil re integra apertius dicere (5).

§ 2. Chi legge questi frammenti, così come sono scritti, non può di primo tratto persuadersi della loro ragionevolezza; anzi gli parranno strani. E di vero, perchè il patto oscuro deve interpretarsi contro lo stipulatore? Se costui si espresse oscuramente, non potea forse il promettitore richiederlo di spiegarsi più chiaro? Me

(a) Proprietà letteraria.

(1) L. 26 D. de rebus dub. 34,5.

(2) L. 38 S 18 D. de V. Obl. 45,1.

(3) L. 39 D. de pactis 2, 14.

(4) L. 172 D. de R. I. 50, 17.

(5) L. 21 D. de contr. empt. 18, 1. V. pure la leg. 33 D. eod.

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