Codice per la marina mercantile del regno d'Italia

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Stamperia reale, 1877 - 155 pàgines
 

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Pàgina 84 - Nessuna nave da guerra o corsara belligerante potrà soggiornare più di ventiquattr' ore in un porto, rada o spiaggia dello Stato o nelle acque adiacenti ; quand'anche vi si presentasse isolatamente , salvo il caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo , di avarie o mancanza di provvigioni necessarie alla sicurezza della navigazione. In nessun caso sarà loro permessa nei...
Pàgina 74 - ... le pistole, sciabole ed altre armi, da fuoco o portatili, di ogni genere; le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, e generalmente tutto ciò che, senza manipolazione, può servire ad immediato armamento marittimo o terrestre.
Pàgina 84 - Art. 248. In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra, o per approvvigionarsi d'armi o munizioni.
Pàgina 119 - Europa. 373. Il capitano o padrone il quale sbarcasse durante il viaggio individui dell'equipaggio ammalati o feriti senza provvedere, a termini delle leggi commerciali, i mezzi per la loro cura e pel ritorno in patria , incorrerà in una multa non minore di lire trecento estendibile a lire mille. Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone, che dopo aver imbarcato...
Pàgina 16 - È armatore colui che impiega la nave per uno o più viaggi o spedizioni, munendola degli oggetti a ciò necessari, ed affidandola alla direzione di un capitano o padrone, sia egli o no il proprietario della nave. 53. Prima dell'armamento della nave dovranno i proprietari fare atto di dichiarazione di armatore dinanzi al capitano od ufficiale di porto Dello Slato, e dinan/i ali' ufficiale consolare ali' estero, ovvero si dovrà esibire il documento comprovante le facoltà ottenute dalle persone che...
Pàgina 111 - Lungo le coste occidentali dell'Africa, dal Capo Verde fino al decimo grado al mezzogiorno dell'equatore, ed al trentesimo grado di longitudine occidentale, a partire dal meridiano di Parigi; 2.° Quando la nave sia visitata, od almeno scoperta ed inseguita, entro una zona di sessanta miglia marine...
Pàgina 34 - I capitani e padroni devono mantenere l'ordine e la polizia sulla propria nave; e tutte le persone che vi sono imbarcate, in qualsivoglia qualità, devono loro rispetto ed obbedienza in tutto ciò che concerne la tranquillità del bordo, la sicurezza della nave, la cura delle mercanzie, ed il successo della spedizione.
Pàgina 85 - Art. 251. La preda e qualunque atto di ostilità fra navi di Nazioni belligeranti nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole dello Stato, costituirà violazione di territorio.
Pàgina 12 - Stalo, potranno partecipare alla proprietà delle navi nazionali fino alla concorrenza di un terzo. Per gli effetti del presente articolo , le società in nome collettivo od in accomandita anche quando abbiano sede all'estero, si considerano nazionali se alcuno dei soci solidali che da nome alla ditta è cittadino dello Stato. Le società della stessa natura composte di stranieri, ma stabilite od aventi la loro sede principale nello Stato, sono assimilate agli stranieri domiciliati nello Stato. Le...
Pàgina 73 - La cattura e la preda di navi mercantili di nazione nemica per parte delle navi da guerra dello Stato saranno abolite in via di reciprocità verso quelle Potenze, che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale.

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