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I CODICI

I CODICI

DEL REGNO D'ITALIA

AGGIUNTEVI

IN SUPPLEMENTO

TUTTE LE LEGGI RISGUARDANTI L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

E LE FUNZIONI DELLA GIUSTIZIA CIVILE E PENALE

NAPOLI

STAMPERIA GOVERNATIVA

Vico Rosario di Palazzo 25.

1866

LECGE, colla quale si fanno modificazioni ed aggiunzioni ad alcuni articoli dei Codici penale e di Procedura penale, riguardanti la Pubblica Sicurezza.

6 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati han- | delle armi indicate nell' alinea dell' articolo

no approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO PRIMO

461; e del carcere estensibile a tre mesi, se si tratti delle armi indicate nell' articolo 462, quando il reato segua in occasione di balli od in luogo ove, per pubbliche solennità o feste, sšiavi adunanza di gente, o quando segua vagando notte tempo per la città od altri luoghi abitati.

Agli articoli 456, 457, 461, 463, 464 del Codice penale del 20 novembre 1859 e 206 » Art. 464 Codice penale. Ove il colpevole del Codice di procedura penale italiano, di porto o ritenzione d' armi sia ozioso, vavengono sostituiti, ai corrispondenti nume-gabondo, mendicante valido, o si trovi sotri, gli articoli seguenti:

Art. 456 Codice penale. Chiunque introduce nello Stato, vende od espone in vendita armi insidiose, e chiunque le fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo, è punito col carcere da sei mesi a due anni e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi proprie qualunque.

Art. 457 Codice penale. Chiunque, fuori della propria abitazione, sarà trovato con armi della specie indicata nell' articolo 455, sarà punito col carcere da tre mesi ad un

anno.

La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita col

carcere estensibile a sei mesi.

Art. 461 Codice penale. Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti passacorda, semprechè la persona presso cui si troveranno, nou ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell' occasione di tale esercizio.

» Il porto dei coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare, la cui lama ecceda in lunghezza 10 centimetri, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Art. 463 Codice penale. La pena pel porto abusivo delle armi sarà del carcere da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460, e prima parte dell' articolo 461; del carcere da un mese ad un anno, se si tratti

toposto alla sorveglianza speciale delia sicurezza pubblica, o sia diffamato per crimini o delitti contro le persone o le proprietà, o sia già stato condannato a pena criminale o correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, il porto delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461, prima parte, è punito col carcere da due anni a cinque; il porto di quelle indicate nell' articolo 462, da un anno a due; ed il porto di quelle indicate nel capoverso dell'articolo 461 da tre mesi ad un anno.

» La semplice ritenzione è punita_col carcere da un anno a tre, se si tratta delle armi indicate negli articoli 455, 458 e 459; e da tre mesi ad un anno, se si tratta di quelle indicate nell' articolo 462.

» Le persone in questo articolo menzionate, le quali saranno trovate nelle pubbliche strade od in altri luoghi pubblici munite di falcetto o scure od altro simile strumento od utensile incidente o perforante, dei quali non abbiano bisogno per l'esercizio della loro professione o li portino fuori dell' occasione di tale esercizio, saranno punite col carcere da uno a sei mesi.

» Qualora il porto delle armi, strumenti od utensili in questo articolo designati, abbia luogo in alcuna delle circostanze indicate nell' articolo precedente, la pena sara del carcere non minore di tre anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461 prima parte; da sei

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