I codici del regno d'Italia: aggiuntevi in supplemento tutte le leggi risguardanti l'ordinamento giudiziario e le funzioni della giustizia civile e penale

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Stamperia governativa, 1866 - 788 pàgines
 

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Pàgina v - Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato ; comanda tutte le forze di terra e di mare : dichiara la guerra : fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
Pàgina 89 - F notai non possono essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza della corte, del tribunale o della pretura, di cui fanno parte, o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.
Pàgina 3 - Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Pàgina 349 - Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia II Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Alle disposizioni degli articoli dal!
Pàgina vi - Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.
Pàgina 14 - La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.
Pàgina viii - Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti. Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Pàgina v - Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi. Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei deputati.
Pàgina viii - È però facoltativo di servirsi della francese ai Membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.
Pàgina 110 - Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento : ha però il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia .venduto...

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