Del testamento congiuntivo ...

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Tipografia Boncompagni, 1893 - 74 pàgines
 

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Pàgina 57 - Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. È però in facoltà de' disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti.
Pàgina 57 - Le successioni legittime e testamentarie però, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successorii e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni, ed in qualunque paese si trovino.
Pàgina 62 - Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di Un paese straniero , e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, né alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume DEL REGNO D'ITALIA LIBRO PRIMO.
Pàgina 57 - È però in facoltà de' disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti. La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti. La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale.
Pàgina 39 - ... 852. È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore sotto la condizione che egli sia vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del. suo erede o legatario. 853. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione sospensiva è priva d' effetto, se la persona a cui favore è fatta , muore prima che siasi vetrificata la condizione.
Pàgina 57 - ... delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti. La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo, in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà.
Pàgina 21 - Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo né per disposizione reciproca. SEZIONE I. Detta capacità di disporre per testamento. 762. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. 763. Sono incapaci di testare i.°...
Pàgina 59 - Asserto,. la persona giuridica , togliendole il carattere distintivo, l'individualità ; è questa una falsa idea di territorialismo ed un avanzo del duro albinaggio. Che se l...
Pàgina 12 - ... casus finem vitae attulisset, pertinerent, existente condicione intellegitur ex fratris tui iudicio, quod principalium constitutionum prompto favore firmatur, etiam rerum eius compendium ad te delatum esse.
Pàgina 73 - perciò se un cittadino fu un testamento congiuntivo in uno stato dove è permesso, esso dovrà avere anche appo di noi la sua efficacia (art.

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