Codice civile del Regno d'Italia

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Stamperia reale, 1865 - 527 pàgines
 

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Pàgina 303 - Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico che rimane estinto; 2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene liberato dal creditore...
Pàgina vi - Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono.
Pàgina 2 - Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero. Egli...
Pàgina vii - La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. E salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà.
Pàgina 56 - ... ove sia d'uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa, o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo. L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto.
Pàgina 294 - I creditori*, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore.
Pàgina vi - Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi , non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.
Pàgina 35 - La moglie non può donare , alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere .capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito.
Pàgina 273 - Nel dubbio il contratto s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratto l'obbligazione.
Pàgina vii - È però in facottà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale , purchè questa sia comune a tutte le parti. « La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano...

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