Imatges de pàgina
PDF
EPUB

si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgano a dimostrarla.

18. La moglie che non sia legalmente separata, ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro. Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.

Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore. 19. Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.

Quest'elezione deve risultare da prova scritta.

TITOLO III.

DEGLI ASSENTI

CAPO I.

DELLA PRESUNZIONE DI ASSENZA E DE' SUOI EFFETTI.

20. La persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell' ultima sua residenza, senza che se ne abbiano notizie, si pre

sume assente.

21. Finchè l'assenza è soltanto presunta, il tribunale civile dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, se non vi è alcun procuratore, può, sull'istanza degli interessati o degli eredi presunti o del ministero pubblico, nominare chi rappresenti

l'assente in giudizio, o nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se vi è un procuratore, il tribunale provvederà soltanto per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge.

CAPO II.

DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

22. Dopo tre anni continui di assenza presunta, o dopo sei, ove l'assente abbia lasciato un procuratore per amministrare, i presunti eredi legittimi, ed in loro contraddittorio i testamentari, e chiunque creda di avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale che l'assenza sia dichiarata.

23. Il tribunale, se la domanda è ammissibile, ordinerà che siano assunte informazioni.

Questo provvedimento sarà pubblicato alla porta dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, e notificato alle persone in contraddittorio delle quali fu proposta la domanda, ed al procuratore dell'assente.

Un estratto del provvedimento sarà pure pubblicato due volte, coll' intervallo di un mese, nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale uffiziale del regno.

24. Assunte le informazioni e trascorsi almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla domanda di dichiarazione dell'as

senza.

23. La sentenza che dichiara l'assenza, sarà notificata e pubblicata a norma dell'articolo 23.

CAPO III..

DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

SEZIONE I.

Della immissione nel possesso temporaneo
dei beni dell'assente.

26. Trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione della sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse o del pubblico ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono.

Gli eredi testamentari dell'assente in contraddittorio degli eredi legittimi, e in mancanza di eredi testamentari quelli che sarebbero stati eredi legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eredi possono domandare al tribunale la immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possono chiedere in

contraddittorio degli eredi di essere ammessi all'esercizio temporaneo di quei diritti.

Tuttavia nè gli eredi nè le altre persone precedentemente indicate si ammetteranno al possesso dei beni od all'esercizio dei loro diritti eventuali, se non mediante cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale.

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentaria da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

27. Qualora alcuno dei presunti eredi od aventi diritto sui beni dell'assente non possa dare cauzione, il tribunale può ordinare quelle altre cautele che stimerà convenienti per l'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone, alla loro parentela coll'assente ed alle altre circostanze.

28. L'immissione nel possesso temporaneo attribuisce a coloro che la ottengono ed ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, il diritto di promuoverne in giudizio le ragioni, ed il godimento delle rendite dei beni dell'assente nei limiti stabiliti in appresso.

pos

29. Coloro che hanno ottenuta l'immissione nel sesso temporaneo, devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili dell'assente.

Non potranno, senza l'autorizzazione giudiziale,

alienare nè ipotecare i beni immobili, nè fare alcun altro atto eccedente la semplice amministrazione.

Il tribunale ordinerà, ove sia d'uopo, la vendita in tutto od in parte dei beni mobili, ed in tal caso ne sarà impiegato il prezzo.

30. Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite.

31. Se gli immessi nel possesso siano parenti entro il sesto grado, debbono riservare il quinto delle rendite nei primi dieci anni dal giorno dell'assenza, e di seguito sino ai trent'anni il decimo.

Se siano parenti in grado più remoto od estranei, debbono riservare il terzo delle rendite nei primi dieci anni, e di seguito sino ai trent'anni il sesto.

Trascorsi trent'anni, la totalità delle rendite apparterrà in ogni caso agli immessi nel possesso. 32. Se, durante il possesso temporaneo, alcuno provi di avere avuto al tempo da cui parte la presunzione di assenza, un diritto prevalente od eguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

33. Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salve, ove sia d'uopo, le cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio stabilite dall'articolo 21.

I possessori temporanei dei beni debbono farne restituzione con le rendite a norma dell'articolo 31.

« AnteriorContinua »