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1944. Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza.

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione però non può mai essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla e dai loro eredi.

1945. La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate nel numero 3 dell'articolo 1933, e delle relative annotazioni in margine alla trascrizione dell'atto di alienazione, avrà luogo quando sia debitamente acconsentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Sarà poi giudizialmente ordinata, se l'attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta l'istanza.

1916. La trascrizione può essere domandata, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pub blico ricevuto nel regno o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria del regno.

In tal caso però il richiedente deve presentare

una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immediatamente all'uffiziale incaricato della riscossione della tassa suddetta.

1917. Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell' acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la trascrizione.

Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l'ha fatta, della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

TITOLO XXIII.

DEI PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE.

1948. Chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

1949. I beni del debitore sono la garantìa comune dei suoi creditori, e questi vi hanno tutti un eguale diritto quando fra essi non vi sono cause legittime di prelazione.

1950. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche.

1951. Se le cose soggette a privilegio od ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deteioramento sono vincolate al pagamento dei crediti Pivilegiati od ipotecari secondo il loro grado, eccetto

che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

Gli assicuratori sono però liberati, qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione.

Sono altresì vincolate al pagamento dei detti crediti le somme dovute per causa di spropriazione forzata per pubblica utilità o di servitù imposta dalla legge.

CAPO I.

DEI PRIVILEGI.

1952. Il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito. 1953. Il credito privilegiato è preferito a tutti gli altri crediti anche ipotecari.

Fra più crediti privilegiati la prelazione viene dalla legge determinata secondo la qualità del privilegio.

1954. I crediti egualmente privilegiati concorrono fra loro in proporzione del loro importare.

SEZIONE I.

Dei privilegi sopra i mobili.

1955. I privilegi sopra i mobili sono generali › speciali.

I primi comprendono tutti i beni mobili del debitore i secondi colpiscono determinati mobili.

§ 1.

Dei privilegi generali sui mobili.

1956. Hanno privilegio sulla generalità dei mobili nell'ordine seguente i crediti riguardanti

1.o Le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori ;

2.o Le spese funebri necessarie secondo gli usi; 3.o Le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4. Le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, ed i salari delle persone di servizio egual tempo.

per

1957. Hanno pure privilegio sulla generalità dei mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovr' imposte comunali e provinciali.

Tale privilegio non si estende al tributo fondiario.

§ II.

Dei privilegi sopra determinati mobili.

1958. Hanno privilegio speciale

1.° I crediti dello Stato per i diritti di dogana

e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto;

2.o I crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provegnenti dal medesimo.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso e dell'antecedente;

3.o I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell' anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provegnenti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle seadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa ha data certa, e solo pel credito dell'annata in corso e della susseguente, se non è certa la data della locazione. In ambidue i casi gli altri creditori hanno il diritto di sottentrare nelle ragioni del conduttore, di sublocare durante il tempo pel quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione, e di esigere le pigioni e i fitti, pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio, e cautelandolo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore pei danni recati agli edifizi e fondi locati,

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