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SEZIONE IV.

Degli obblighi del deponente.

1862. Il deponente è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata e a tenerlo indenne di tutte le perdite di cui il deposito può essergli stato occasione.

1863. Il depositario può ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

SEZIONE V.

Del deposito necessario.

1864. Il deposito necessario è quello a cui uno è costretto da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non preveduto.

1865. Il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volontario, salvo quanto è disposto dall'articolo 1348.

1866. Gli osti e gli albergatori sonc obbligati, come depositari, per gli effetti portati entro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali effetti deve riguardarsi come un deposito

necessario.

1867. Essi sono obbligati pel furto o pel danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il

furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che li frequentano.

1868. Essi non sono obbligati pei furti commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario.

CAPO II.

DEL SEQUESTRO.

SEZIONE I.

Delle diverse specie di sequestro.

1869. Il sequestro è convenzionale o giudiziario.

SEZIONE II.

Del sequestro convenzionale.

1870. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da due o più persone presso un terzo che si obbliga di restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.

1871 Il sequestro può non essere gratuito.

1872. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze indicate in appresso.

1873. Il sequestro può avere per oggetto beni mobili od immobili.

1874. Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate o per una causa giudicata legittima.

SEZIONE III.

Del sequestro o deposito giudiziario.

1875. Oltre i casi stabiliti dal codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro

1. Di un immobile o di una cosa mobile, la cui proprietà o il cui possesso sia controverso fra due o più persone ;

2.° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

1876. La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia.

Deve presentarle tanto per soddisfare il sequestrante colla vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di rivocazione del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario la mercede stabilita dalla legge, o in mancanza dall'autorità giudiziaria.

1877. Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona sulla quale le parti interessate sieno fra loro d'accordo, o ad una persona nominata d'uffizio dall'autorità giudiziaria.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

TITOLO XIX.

DEL PEGNO.

1878. Il pegno è un contratto, col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo l'estinzione del medesimo.

1879. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata. 1880. Questo privilegio non ha luogo, se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata che contenga la dichiarazione della somma dovuta, e della specie e natura delle cose date in pegno, o che abbia annessa una descrizione della loro qualità e misura e del loro peso.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura non è richiesta, se non quando si tratta di un oggetto eccedente il valore di cinquecento lire.

1881. Il privilegio non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno risulta da atto pubblico o

da scrittura privata, e ne è fatta notificazione al debitore del credito dato in pegno.

1882. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno è stato consegnato, ed è rimasto in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

1883. Il pegno può essere dato da un terzo pel debitore.

1884. Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento: ha però il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all'incanto.

E nullo qualunque patto, il quale autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno o a disporne senza le formalità sopra stabilite.

1885. Il creditore è risponsabile, secondo le regole stabilite nel titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal canto suo rimborsare il creditore delle spese occorse per la conservazione del pegno.

1886. Se è dato in pegno un credito il quale produce interessi, il creditore deve imputare tali interessi a quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui sicurezza si è dato in pegno un credito, non produce per se stesso interessi, l'imputazione si fa al capitale del debito.

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