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2.° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito;

3.° Quando la moglie eserciti la mercatura. 136. Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto nel quale siavi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Il tribunale non può concedere l'autorizzazione, se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza.

137. La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.

SEZIONE II.

Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole, e del diritto agli alimenti fra i parenti.

138. Il matrimonio impone ad ambidue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

Questa obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

Quando essi non abbiano mezzi sufficienti, tale

obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

139. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti che ne abbiano bisogno.

140. La reciproca obbligazione degli alimenti ha pure luogo tra suocero, suocera, genero e nuora. Questa obbligazione cessa,

1.° Quando la suocera o la nuora sia passata a seconde nozze ;

2.° Quando il coniuge da cui derivava l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro coniuge ed i loro discendenti siano morti.

141. Alla somministrazione degli alimenti strettamente necessari hanno diritto anche i fratelli e le sorelle, quando per un difetto di corpo o di mente, o per qualsivoglia altra causa non imputabile a loro colpa, non se li possano procacciare.

142. L'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra il coniuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quarto luogo sopra il genero e la nuora, in quinto luogo sopra il suocero e la suocera, in ultimo sopra i fratelli e le sorelle.

Fra i discendenti la gradazione è regolata dall'ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona che ha diritto agli alimenti.

143. Gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli.

141. Se dopo l'assegnazione degli alimenti sopravviene una mutazione nelle condizioni di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvederà per la cessazione, la riduzione, o l'aumento secondo le circostanze.

145. Chi deve somministrare gli alimenti, ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentaria, o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli alimenti.

L'autorità giudiziaria però potrà, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione degli alimenti.

In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può eziandio porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di un solo fra quelli che vi sono obbligati, od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri.

146. L'obbligazione di somministrare gli alimenti cessa colla morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

147. I figli non hanno azione verso il padre e la madre per obbligarli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo.

CAPO X.

DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

148. Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale.

149. Il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

150. La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

151. La separazione si può eziandio domandare contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

152. La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

153. La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che fosse stata proposta.

154. Il tribunale che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione.

Può il tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona.

155. Qualunque sia la persona a cui i figli sa'ranno affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

156. Il coniuge, per colpa del quale fu pronunziata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale.

L'altro coniuge conserva il diritto ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambidue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennata, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno.

157. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

158. La separazione pel solo consenso dei coniugi non può aver luogo senza l'omologazione del tribunale.

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