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Dal giorno del deposito legalmente eseguito cessano gli interessi, e la cosa depositata rimane a rischio e pericolo del creditore.

1260. Affinchè l'offerta reale sia valida, è neces

sario,

1.° Che sia fatta al creditore capace di esigere od a chi ha facoltà di ricevere pel medesimo;

2. Che sia fatta da persona capace di pagare; 3. Che comprenda l'intera somma od altra cosa dovuta, i frutti e gli interessi pur dovuti, le spese liquide ed una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplemento;

4. Che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore;

5. Che siasi verificata la condizione, sotto la quale fu contratto il debito ;

6. Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento; e quando non vi sia convenzione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio o a quello scelto per l'esecuzione del contratto;

7.° Che l'offerta sia fatta per mezzo di un notaio o d'altro uffiziale pubblico autorizzato a tal sorta di atti.

1261. Per la validità del deposito non è necessario che venga autorizzato dal giudice, ma basta,

1.o Che sia stato preceduto da una intimazione fatta al creditore, nella quale s'indichi il giorno, l'ora e il luogo in cui la cosa offerta sarà depositata; 2. Che il debitore siasi privato del possesso

della cosa offerta, consegnandola, insieme cogli interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere tali depositi;

3. Che siasi steso dall' uffiziale pubblico un processo verbale indicante la specie delle cose offerte, il rifiuto di accettarle per parte del creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4. Che quando il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale del deposito, colla intimazione di ritirare la cosa depo

sitata.

1262. Le spese dell'offerta reale e del deposito, se questi atti sono validi, sono a carico del creditore.

1263. Finchè il deposito non è stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o i suoi fideiussori non restano liberati.

1264. Allorchè il debitore ha ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarato buona e valida la sua offerta ed il deposito, non può più, nemmeno col consenso del creditore, ritirare il deposito in pregiudizio dei suoi condebitori o fideiussori..

1265. Il creditore, il quale ha acconsentito che il debitore ritiri il deposito, dopo che questo fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più valersi, pel pagamento del suo credito, de' privilegi e delle ipoteche che vi erano

annesse.

1266. Se la cosa dovuta è un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve con atto d'intimazione fare ingiungere al creditore di eseguirne il trasporto. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore può ottenere dal giudice la permissione di depositarla in altro luogo.

SEZIONE II.

Della novazione.

1267. La novazione ha luogo in tre maniere,

1.° Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico che rimane estinto;

2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene liberato dal creditore;

3.° Quando in forza di una nuova obbligazione un nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore rimane liberato.

1268. La novazione non può validamente effettuarsi se non tra persone capaci di contrattare.

1269. La novazione non si presume, ma bisogna che dall'atto chiaramente risulti la volontà di effettuarla.

1270. La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

1271. La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

1272. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro di lui, se il delegato diviene non solvente, purchè l'atto non contenga una riserva espressa, o il delegato non fosse di già in istato di non solvenza o di fallimento al momento della delegazione.

1273. La semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Non la produce neppure la semplice indicazione fatta dal creditore d'una persona che debba per lui ricevere.

1274. I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, se il creditore non ne ha fatta espressa riserva.

1275. Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore.

1276. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i privilegi e le ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

1277. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i condebitori restano liberati.

La novazione effettuata relativamente al debitore principale libera i fideiussori.

Nondimeno se il creditore esige nel primo caso l'adesione dei condebitori, o nel secondo quella dei fideiussori, e i medesimi ricusano di aderire alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

1278. Il debitore che accettò la delegazione, non può opporre al secondo creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salva però la sua azione contro di questo.

Tuttavia trattandosi di eccezioni dipendenti dalla qualità della persona, il debitore può opporle, se tale qualità sussisteva ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione.

SEZIONE III.

Della rimessione del debito.

1279. La volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori in solido.

1280. La restituzione del pegno non basta per far presumere la rimessione del debito.

1281. Il creditore il quale, dichiarando di ri

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