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957. La dichiarazione suddetta non produce effetto se non è preceduta o susseguita dall'inventario dei beni dell'eredità nelle forme determinate dal codice di procedura civile e nei termini stabiliti in appresso.

958. Se tra più eredi taluno vuole accettare l'eredità col benefizio dell'inventario ed altri senza, l'eredità deve essere accettata col detto benefizio. In questo caso basta che un solo faccia la dichiarazione.

959. L'erede che si trova nel possesso reale dell'eredità, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'aperta successione o della notizia della devoluta eredità. Ove entro questo termine lo abbia cominciato ma non possa compirlo, ricorrendo al pretore del luogo dell'aperta successione, può ottenere una proroga che non ecceda però altri tre mesi, salvo che si rendesse necessario un termine maggiore per particolari gravi circostanze.

960. Ove l'erede non abbia nei tre mesi cominciato l'inventario, o non lo abbia compito nel termine medesimo od in quello pel quale avesse ottenuto la proroga, s'intende che abbia accettata puramente e semplicemente l'eredità.

961. Compiuto l'inventario, l'erede che non abbia ancora fatta la dichiarazione a norma dell'articolo 955, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare sull'accettazione o rinunzia dell'eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato, si ha per erede puro e semplice.

962. Qualora si tratti di erede il quale non sia nel possesso reale dell'eredità nè siasi in essa ingerito, ove siano proposte istanze contro di lui, i termini sopra stabiliti per fare l'inventario e per deliberare non cominciano a decorrere che dal giorno, che sarà fissato dall'autorità giudiziaria.

Ove poi contro di lui non si propongano istanze, egli conserva sempre il diritto di fare l'inventario, finchè il tempo per accettare non sia prescritto.

963. I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal benefizio dell'inventario, se non al compimento dell'anno successivo alla loro maggiore età, od alla cessazione dell'interdizione o dell'inabilitazione, qualora entro tal termine non si siano conformati alle disposizioni del presente paragrafo.

961. Durante i termini concessi per fare l'inventario e per deliberare, colui che è chiamato alla successione, non è tenuto ad assumere la qualità di erede.

Egli è però considerato curatore di diritto del l'eredità, ed in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte. Ove non compaia, l'autorità giudiziaria nominerà un curatore all'eredità perchè la rappresenti in tale giudizio.

965. Se si trovano nell'eredità oggetti, che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio, l'erede può, durante i detti termini, farsi autorizzare a venderli nel modo che l'autorità

giudiziaria stima più conveniente, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettata l'eredità. 966. Se l'erede rinunzia all'eredità prima della scadenza de' termini sopra stabiliti o prorogati, le spese da lui fatte legittimamente fino alla rinunzia sono a carico dell'eredità.

967. L'erede, colpevole di avere scientemente e con mala fede omesso di descrivere nell'inventario qualche effetto appartenente all'eredità, decade dal benefizio dell'inventario.

968. L'effetto del benefizio dell'inventario consiste nel dare all'erede questi vantaggi:

Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e possa liberarsi col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari:

Che non sieno confusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti.

969. L'erede con benefizio d'inventario ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari e di render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Non può esser costretto al pagamento coi propri beni, che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co' suoi beni, che fino alla concorrenza delle somme di cui sia debitore.

970. L'erede con benefizio d'inventario non è obbligato che per le colpe gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato.

971. I creditori e i legatari possono far assegnare un termine all'erede per il rendimento del

conto.

972. L'erede a cui è dovuta la legittima, quantunque non abbia accettato col benefizio dell'inventario, può far ridurre le donazioni ed i legati fatti a' suoi coeredi.

973. L'erede decade dal benefizio dell'inventario, se vende i beni immobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza le forme stabilite dal codice di procedura civile.

974. L'erede decade parimente dal benefizio dell'inventario, se vende i beni mobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza osservare le forme stabilite dal codice di procedura civile, prima che siano decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione col benefizio dell'inventario: dopo questo termine può vendere i beni mobili senza alcuna formalità.

975. Se lo richiedono i creditori od altri aventi interesse, l'erede deve dare idonee cautele pel valore de' beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo de' medesimi, che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari: quando non le dia, l'autorità giudiziaria provvederà per la sicurezza degli interessati.

976. Se all'erede sono notificate opposizioni per

parte di un creditore o di altro interessato, egli non può pagare che secondo l'ordine ed il modo determinati dall'autorità giudiziaria.

Se non vi sono opposizioni, decorso un mese dalla trascrizione ed inserzione di cui è cenno nell'articolo 955, ovvero dal compimento dell'inventario quando la detta pubblicazione sia stata anteriore, l'erede paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano, salvi però i loro diritti di poziorità. 977. I creditori non opponenti, i quali si presentano dopo esausto l'asse ereditario nel soddisfacimento degli altri creditori e dei legatari, hanno soltanto regresso contro i legatari.

Quest'azione si estingue col decorso di tre anni da computarsi dal giorno dell'ultimo pagamento. 978. Le spese dell'apposizione de' sigilli, dell'inventario e del conto sono a carico dell'eredità.

979. L'erede che ha sostenuto lite senza plausibile fondamento, deve essere condannato in proprio nelle spese.

§ IV.

Dell'eredità giacente.

980. Quando l'erede non sia noto, o gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunziato, l'eredità si reputa giacente, e si provvede all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari per mezzo di

un curatore.

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