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le

quote di usufrutto o di proprietà rispettivamente loro attribuite, godono degli stessi diritti e delle stesse garantie di cui godono i legittimari riguardo alla legittima, salvo ciò che è stabilito dagli articoli 815 e 819.

Ma sì il coniuge come il figlio naturale, oltre quanto sia loro lasciato per testamento, devono imputare alle rispettive quote, il primo tutto ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali, il secondo tutto ciò che abbia ricevuto in vita dal genitore e che sia soggetto ad imputazione, a norma delle disposizioni contenute nella sezione IV del capo III di questo titolo.

§ III.

Della riduzione delle disposizioni testamentarie.

821. Le disposizioni testamentarie, le quali eccedono la porzione disponibile, sono riducibili alla detta porzione al tempo in cui si apre la successione.

822. Per determinare la riduzione si forma una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i debiti.

Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione, quanto ai beni mobili secondo il loro valore al tempo delle donazioni, e quanto ai beni immobili secondo il loro stato al tempo delle donazioni ed il loro valore al tempo della morte del donatore, e sull'asse

così formato si calcola quale sia la porzione di cui il testatore ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi aventi diritto a riserva.

823. Se il valore delle donazioni eccede o eguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie sono senza effetto.

824. Se le disposizioni testamentarie eccedono la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo detratto il valore delle donazioni, la riduzione si fa proporzionalmente senza alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatari.

825. Ogniqualvolta però il testatore ha dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza ha luogo, ed una tale disposizione non viene ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima.

826. Quando il legato soggetto a riduzione sia di un immobile, la riduzione si fa colla separazione di altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

Ove la separazione non possa farsi comodamente e il legatario abbia nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, deve lasciare l'immobile per intiero nell'eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza è eguale al quarto o minore di esso, il legatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro coloro ai quali è riservata la porzione legittima.

Il legatario però che ha diritto alla legittima, può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta nella legittima.

SEZIONE V.

Dell'istituzione di erede e dei legati.

827. Le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione d'erede o di legato, o sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore.

828. Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra una causa espressa che risulti erronea, quando questa sia la sola che vi abbia determinato il testatore, non hanno alcun effetto.

§ I.

Delle persone e delle cose

formanti l'oggetto della disposizione testamentaria.

829. Non è ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altra persona, non ostante qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse farla presumere.

Ciò non si applica al caso che l'instituzione od

il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci.

830. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata.

831. Le disposizioni per l'anima o a favore dell'anima espresse genericamente sono nulle.

832. Le disposizioni a favore dei poveri, od altre simili espresse genericamente senza che sia determinato l'uso, l'opera pia o il pubblico istituto in cui favore sieno fatte, o quando la persona incaricata dal testatore di determinarlo non possa o non voglia accettare l'incarico, s' intendono fatte in favore de' poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e sono devolute all'istituto locale di carità.

833. Sono nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni.

834. È parimente nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.

Ma è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati, ed è pur valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimente dal testatore.

835. È nulla la disposizione, che lascia interamente all'arbitrio dell'erede o di un terzo di deter

minare la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo di rimunerazione per servizi prestati al testatore nell'ultima sua malattia.

836. Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento, o da altri documenti o fatti costanti risulta quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

837. Il legato di cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere cosa altrui: nel qual caso è in facoltà dell'erede o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario o di pagarne a questo il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, quantunque d'altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al tempo di sua morte, è valido il legato della medesima.

838. È valido indistintamente il legato di cosa appartenente all'erede od al legatario incaricato di darla ad un terzo.

839. Se al testatore, all' erede, od al legatario appartiene una parte della cosa legata od un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa parte od a questo diritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la cosa per intiero, in conformità dell'articolo 837.

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