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acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali.

757. I diritti di successione accordati al coniuge superstite non spettano al coniuge, contro cui il defunto abbia ottenuto sentenza di separazione personale passata in giudicato.

SEZIONE VI.

Della successione dello Stato.

758. In mancanza delle persone chiamate a succedere secondo le regole stabilite nelle sezioni precedenti, l'eredità si devolve al patrimonio dello Stato.

CAPO II.

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

759. Il testamento è un atto rivocabile, col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse in favore di una o di più persone.

760. Le disposizioni testamentarie che comprendono l'universalità od una quota dei beni del testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede.

Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

761. Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo nè per disposizione reciproca.

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SEZIONE I.

Della capacità di disporre per testamento.

762. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. 763. Sono incapaci di testare

1.° Coloro che non hanno compiuta l'età di diciotto anni;

2.° Gli interdetti per infermità di mente;

3. Quelli che, quantunque non interdetti, si provi non essere stati sani di mente nel tempo in cui fecero testamento.

L'incapacità dichiarata nei numeri 2.o e 3.° nuoce alla validità del testamento, solo nel caso che sussistesse al tempo in cui fu fatto il medesimo.

SEZIONE II.

Della capacità di ricevere per testamento.

764. Sono incapaci di ricevere per testamento coloro che sono incapaci di succedere per legge.

Possono però ricevere per testamento i figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, quantunque non siano ancora concepiti.

765. I discendenti dell' indegno hanno sempre diritto alla legittima che sarebbe spettata all'escluso. 766. Sono applicabili all'indegno di ricevere per

testamento le disposizioni degli articoli 726, 727, e del capoverso dell'articolo 728.

767. I figli del testatore nati fuori di matrimonio, dei quali non è ammesso il riconoscimento legale, sono soltanto capaci di conseguire gli alimenti.

768. I figli naturali non legittimati, se vi sono discendenti o ascendenti legittimi del testatore, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge attribuisce loro per successione intestata.

769. Il tutore non può mai trarre profitto. dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato, fatte prima dell'approvazione del conto definitivo, quantunque il testatore morisse dopo l'approvazione del

conto.

Sono però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

770. Il binubo non può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che abbia lasciato al meno favorito dei figli del precedente matrimonio.

771. Le istituzioni e i legati a favore del notaio o di altro uffiziale civile, militare, marittimo o consolare che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto.

772. Sono parimente prive di effetto le istituzioni ed i legati a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello stesso testatore o nell' atto della consegna.

773. La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate negli articoli 767, 768, 769, 770, 771 e 772 è nulla, ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o sia fatta sotto nome d'interposta persona.

Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace.

SEZIONE III.

Della forma dei testamenti.

§ 1.

Dei testamenti ordinari.

774. La legge riconosce due forme ordinarie di testamento il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

775. Il testamento olografo deve essere scritto per intiero, datato e sottoscritto di mano del te

statore.

La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

776. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

777. Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni, o da due notai in presenza di due testimoni.

778. Il testatore dichiarerà al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale sarà ridotta in iscritto per cura del notaio.

Il notaio darà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni.

Sarà fatta espressa menzione dell' osservanza di tali formalità.

779. Il testamento deve esser sottoscritto dal testatore; se egli non sa egli non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione.

780. Il testamento deve pure esser sottoscritto dai testimoni e dal notaio.

781. Se il testamento è ricevuto da due notai, la dichiarazione di volontà sarà fatta ad ambidue e sarà ridotta in iscritto per cura di uno dei medesimi.

Il testamento deve essere sottoscritto dai testimoni e dai due notai.

Sono nel resto applicabili le disposizioni dei tre articoli precedenti.

782. Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve anche essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni: se è scritto in tutto o in parte da altri, deve inoltre essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio.

783. La carta in cui sono stese le disposizioni, o quella che serve d'involto, sarà sigillata con

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