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TITOLO V.

DEL MATRIMONIO

CAPO I.

DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO

E DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARLO.

SEZIONE I.

Della promessa di matrimonio.

53. La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

54. Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per iscrittura privata da chi sia maggiore d'età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'uffiziale dello stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte del promesso matrimonio.

per causa

La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere eseguita.

SEZIONE II.

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

55. Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici.

36. Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente.

57. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell'articolo 107.

Cessa questo divieto dal giorno che la donna

abbia partorito.

58. In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali e gli affini della medesima linea.

59. In linea collaterale il matrimonio è vietato 1.° tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali, 2.o tra gli affini nel medesimo grado, 3. tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

60. Il matrimonio è proibito

Tra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; Tra i figli adottivi della stessa persona ; Tra l'adottato ed i figli sopravvenuti all'adottante;

Tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante, e tra l'adottante ed il coniuge dell'adottato.

61. Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa,

si sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pro

nunziato.

62. Chi fu in giudizio criminale convinto reo o complice di omicidio volontario commesso, mancato o tentato sulla persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio coll'altro coniuge.

Se fu soltanto pronunziata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato.

63. Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.

Se uno dei genitori è morto o nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

Al matrimonio del figlio adottivo che non ha compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dell'adottante.

64. Se il padre e la madre fossero morti o nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole: se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

senso.

Il disparere tra le due linee equivale a con

65. Se non esistono genitori, nè adottante, nè avi nè avole, o se niuno di essi è nella possibilità di manifestare la propria volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

66. La disposizione dell'articolo 63 è applicabile ai figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza di genitori viventi e di adottante capaci di consentire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela. A questo consiglio spetterà pure di dare il consenso pel matrimonio dei figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi.

67. Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello.

Nell' interesse della figlia e del figlio minore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero.

La causa si porta a udienza fissa, e la corte provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.

Non è ammesso l'intervento di procuratori nè di altri difensori.

Il provvedimento della corte non conterrà motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso che fosse dato davanti alla corte stessa.

68. Il re, quando concorrano gravi motivi, può dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59.

Può anche dispensare dall'impedimento di età,

ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

69. Le disposizioni dell'articolo 55, dei numeri 2.o e 3.o dell'articolo 59, e dell'articolo 67 non sono applicabili al re ed alla famiglia reale.

Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del re.

CAPO II.

DELLE FORMALITÀ PRELIMINARI DEL MATRIMONIO.

70. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'uffiziale dello stato civile.

L'atto di pubblicazione indicherà il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la residenza dei genitori.

71. Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza. Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

72. Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto resterà affisso nell' intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione, e per tre giorni successivi.

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